trit_Codex_Canonici_Iuris1723_18
Can. 1182 – Compiuta la tumulazione, si faccia la registrazione nel libro dei defunti a norma del diritto particolare.
Can. 1182 – Compiuta la tumulazione, si faccia la registrazione nel libro dei defunti a norma del diritto particolare.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019