trit_Codex_Canonici_Iuris1707_32
Can. 1170 – Le benedizioni, che vanno impartite in primo luogo ai cattolici, possono essere date anche ai catecumeni, anzi, se non vi si oppone una proibizione della Chiesa, persino ai non cattolici.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris1707
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