trit_Codex_Canonici_Iuris16_47

§ 2. l’interpretazione autentica presentata a modo di legge ha la medesima forza della legge e deve essere promulgata; e se soltanto dichiara le parole di per sé certe della legge, ha valore retroattivo; se restringe o estende la legge oppure chiarisce quella dubbia, non è retroattiva.

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