§ 2. l’interpretazione autentica presentata a modo di legge ha la medesima forza della legge e deve essere promulgata; e se soltanto dichiara le parole di per sé certe della legge, ha valore retroattivo; se restringe o estende la legge oppure chiarisce quella dubbia, non è retroattiva.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019