Can. 1158 – § 1. Se l’impedimento è pubblico, il consenso deve essere rinnovato da entrambe le parti secondo la forma canonica, salvo il disposto del can. 1127, § 3.
odi servum pecus et arceo
Can. 1158 – § 1. Se l’impedimento è pubblico, il consenso deve essere rinnovato da entrambe le parti secondo la forma canonica, salvo il disposto del can. 1127, § 3.