trit_Codex_Canonici_Iuris1684_28
Can. 1158 – § 1. Se l’impedimento è pubblico, il consenso deve essere rinnovato da entrambe le parti secondo la forma canonica, salvo il disposto del can. 1127, § 3.
Can. 1158 – § 1. Se l’impedimento è pubblico, il consenso deve essere rinnovato da entrambe le parti secondo la forma canonica, salvo il disposto del can. 1127, § 3.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019