trit_Codex_Canonici_Iuris1679_19
Can. 1154 – Effettuata la separazione dei coniugi, si deve sempre provvedere opportunamente al debito sostentamento e educazione dei figli.
Can. 1154 – Effettuata la separazione dei coniugi, si deve sempre provvedere opportunamente al debito sostentamento e educazione dei figli.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019