trit_Codex_Canonici_Iuris1678_26
§ 2. In tutti i casi, cessata la causa della separazione, si deve ricostituire la convivenza coniugale, a meno che non sia stabilito diversamente dall’autorità ecclesiastica.
§ 2. In tutti i casi, cessata la causa della separazione, si deve ricostituire la convivenza coniugale, a meno che non sia stabilito diversamente dall’autorità ecclesiastica.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019