trit_Codex_Canonici_Iuris1645_27
Can. 1119 – Fuori del caso di necessità, nella celebrazione del matrimonio si osservino i riti prescritti dai libri liturgici approvati dalla Chiesa o recepiti per legittime consuetudini.
Can. 1119 – Fuori del caso di necessità, nella celebrazione del matrimonio si osservino i riti prescritti dai libri liturgici approvati dalla Chiesa o recepiti per legittime consuetudini.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019