trit_Codex_Canonici_Iuris1618_30
Can. 1094 – Non possono contrarre validamente il matrimonio tra loro nella linea retta o nel secondo grado della linea collaterale, quelli che sono uniti da parentela legale sorta dall’adozione.
Can. 1094 – Non possono contrarre validamente il matrimonio tra loro nella linea retta o nel secondo grado della linea collaterale, quelli che sono uniti da parentela legale sorta dall’adozione.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019