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trit_Codex_Canonici_Iuris1607_36

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

§ 2. Quantunque il matrimonio precedente sia, per qualunque causa, nullo o sciolto, non per questo è lecito contrarre un altro prima che si sia constatata legittimamente e con certezza la nullità o lo scioglimento del precedente.

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