trit_Codex_Canonici_Iuris1607_36
§ 2. Quantunque il matrimonio precedente sia, per qualunque causa, nullo o sciolto, non per questo è lecito contrarre un altro prima che si sia constatata legittimamente e con certezza la nullità o lo scioglimento del precedente.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris1607
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