trit_Codex_Canonici_Iuris159_45

§ 3. L’autorità competente della Chiesa non conferisca la personalità giuridica se non a quegli insiemi di persone o di cose, che perseguono un fine effettivamente utile e che, tutto considerato, sono forniti dei mezzi che si possono prevedere sufficenti a conseguire il fine prestabilito.

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