trit_Codex_Canonici_Iuris1597_52

§ 2. Nelle medesime circostanze di cui al § 1, ma solo nei casi in cui non sia possibile ricorrere neppure all’Ordinario del luogo, hanno uguale facoltà di dispensare, sia il parroco sia il ministro sacro legittimamente delegato sia il sacerdote o diacono che assiste al matrimonio a norma del can. 1116, § 2.

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