trit_Codex_Canonici_Iuris1596_58

Can. 1079 – § 1. In urgente pericolo di morte , l’Ordinario del luogo può dispensare i propri sudditi, dovunque dimorino, e quanti vivono attualmente nel suo territorio, sia dalla osservanza della forma prescritta per la celebrazione del matrimonio, sia da tutti e singoli impedimenti di diritto ecclesiastico, pubblici e occulti, eccetto l’impedimento proveniente dal sacro ordine del presbiterato.

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