trit_Codex_Canonici_Iuris1589_17
Can. 1074 – L’impedimento si ritiene pubblico se può essere provato in foro esterno; altrimenti è occulto.
Can. 1074 – L’impedimento si ritiene pubblico se può essere provato in foro esterno; altrimenti è occulto.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019