trit_Codex_Canonici_Iuris1573_26
Can. 1060 – Il matrimonio ha il favore del diritto; pertanto nel dubbio si deve ritenere valido il matrimonio fino a che non sia provato il contrario.
Can. 1060 – Il matrimonio ha il favore del diritto; pertanto nel dubbio si deve ritenere valido il matrimonio fino a che non sia provato il contrario.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019