trit_Codex_Canonici_Iuris1565_50
Can. 1054 – L’Ordinario del luogo, se si tratta dei secolari, oppure il Superiore maggiore competente, se si tratta dei suoi sudditi, comunichi la notizia di ciascuna ordinazione celebrata al parroco del luogo del battesimo, il quale la annoterà nel suo libro dei battezzati a norma del can. 535, § 2.