trit_Codex_Canonici_Iuris1564_41
§ 2. Il Vescovo ordinante consegni a ciascun ordinato un certificato autentico dell’ordinazione ricevuta; essi, se sono stati promossi da un Vescovo estraneo con lettere dimissorie, lo presentino al proprio Ordinario per l’annotazione nel libro speciale da conservarsi in archivio.