trit_Codex_Canonici_Iuris1563_46
Can. 1053 – § 1. Compiuta l’ordinazione, i nomi dei singoli ordinandi e del ministro ordinante, il luogo e il giorno dell’ordinazione, siano annotati nell’apposito libro da custodirsi diligentemente nella curia del luogo dell’ordinazione, e tutti i documenti delle singole ordinazioni vengano conservati accuratamente.