trit_Codex_Canonici_Iuris1561_86

§ 2. Perché il Vescovo proceda all’ordinazione di un suddito altrui, è sufficiente che le lettere dimissorie riferiscano che gli stessi documenti sono a disposizione, che lo scrutinio è stato compiuto a norma del diritto e che consta dell’idoneità del candidato; che se il promovendo è membro di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, le medesime lettere debbono testimoniare inoltre che egli è stato cooptato definitivamente nell’istituto o nella società e che è suddito del Superiore che dà la lettere.

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