trit_Codex_Canonici_Iuris1553_43

Can. 1040 – Non siano ammessi a ricevere gli ordini coloro che vi sono trattenuti da qualche impedimento sia perpetuo, che viene sotto il nome di irregolarità, sia semplice; non si contrae, però, alcun impedimento all’infuori di quelli elencati nei canoni che seguono.

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