trit_Codex_Canonici_Iuris1552_43

Can. 1039 – Tutti coloro che debbono essere promossi a qualche ordine, attendano agli esercizi spirituali per almeno cinque giorni, nel luogo e nel modo stabiliti dall’Ordinario; il Vescovo, prima di procedere all’Ordinazione, deve accertarsi che i candidati li abbiano debitamente compiuti.

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