trit_Codex_Canonici_Iuris1549_64

Can. 1036 – Il candidato, per poter essere promosso all’ordine del diaconato o del presbiterato, consegni al Vescovo proprio o al Superiore maggiore competente, una dichiarazione, redatta e firmata di suo pugno, nella quale attesta che intende ricevere il sacro ordine spontaneamente e liberamente e si dedicherà per sempre al ministero ecclesiastico, e nella quale chiede simultaneamente di essere ammesso all’ordine da ricevere.

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