trit_Codex_Canonici_Iuris1545_57

Can. 1034 – § 1. L’aspirante al diaconato o al presbiterato non sia ordinato se non avrà ottenuto in antecedenza mediante il rito liturgico dell’ammissione da parte dell’autorità di cui ai cann. 1016 e 1019, la ascrizione tra i candidati, fatta previa domanda, redatta e firmata di suo pugno, e accettata per iscritto dalla medesima autorità.

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