trit_Codex_Canonici_Iuris1542_35

§ 2. Compiuto il curricolo degli studi, il diacono per un tempo conveniente, da definirsi dal Vescovo o dal Superiore maggiore competente, partecipi alla cura pastorale esercitando l’ordine diaconale prima di essere promosso al presbiterato.

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