trit_Codex_Canonici_Iuris153_116

Can. 112 – § 1. Dopo aver ricevuto il battesimo, sono ascritti a un’altra Chiesa rituale di diritto proprio: 1° chi ne abbia ottenuto la licenza da parte della Sede Apostolica; 2° il coniuge che, nel celebrare il matrimonio o durante il medesimo, abbia dichiarato di voler passare alla Chiesa rituale di diritto proprio dell’altro coniuge; sciolto però il matrimonio, può ritornare liberamente alla Chiesa latina; 3° i figli di quelli, di cui ai nn. 1 e 2, prima del compimento dei quattordici anni di età e parimenti, nel matrimonio misto, i figli di parte cattolica, che sia passata legittimamente a un’altra Chiesa rituale; raggiunta però questa età, i medesimi possano ritornare alla Chiesa latina.

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