trit_Codex_Canonici_Iuris1537_58

Can. 1031 – § 1. Il presbiterato sia conferito solo a quelli che hanno compiuto i 25 anni di età e posseggono una sufficiente maturità, osservato inoltre l’intervallo di almeno sei mesi tra il diaconato e il presbiterato; coloro che sono destinati al presbiterato, vengano ammessi all’ordine del diaconato soltanto dopo aver compiuto i 23 anni di età.

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