trit_Codex_Canonici_Iuris150_25
Can. 110 – I figli, che sono stati adottati a norma della legge civile, sono ritenuti figli di colui o di coloro che li hanno adottati.
Can. 110 – I figli, che sono stati adottati a norma della legge civile, sono ritenuti figli di colui o di coloro che li hanno adottati.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019