trit_Codex_Canonici_Iuris1498_43
Can. 1000 – § 1. Le unzioni siano compiute accuratamente con le parole, l’ordine e il modo stabiliti nei libri liturgici; tuttavia in caso di necessità è sufficiente un’unica unzione sulla fronte, o anche in altra parte del corpo, pronunciando integralmente la formula.