trit_Codex_Canonici_Iuris1496_27
Can. 997 – Per quanto attiene alla concessione e all’uso delle indulgenze, debbono essere inoltre osservate le altre disposizioni che sono contenute nelle leggi peculiari della Chiesa.
Can. 997 – Per quanto attiene alla concessione e all’uso delle indulgenze, debbono essere inoltre osservate le altre disposizioni che sono contenute nelle leggi peculiari della Chiesa.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019