trit_Codex_Canonici_Iuris1492_27
Can. 995 – § 1. Oltre alla suprema autorità della Chiesa possono elargire indulgenze solamente quelli cui questa potestà viene riconosciuta dal diritto o è concessa dal Romano Pontefice.
Can. 995 – § 1. Oltre alla suprema autorità della Chiesa possono elargire indulgenze solamente quelli cui questa potestà viene riconosciuta dal diritto o è concessa dal Romano Pontefice.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019