trit_Codex_Canonici_Iuris1486_25
Can. 989 – Ogni fedele, raggiunta l’età della discrezione, è tenuto all’obbligo di confessare fedelmente i propri peccati gravi, almeno una volta nell’anno.
Can. 989 – Ogni fedele, raggiunta l’età della discrezione, è tenuto all’obbligo di confessare fedelmente i propri peccati gravi, almeno una volta nell’anno.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019