trit_Codex_Canonici_Iuris1470_48

Can. 978 – § 1. Ricordi il sacerdote che nell’ascoltare le confessioni svolge un compito ad un tempo di giudice e di medico, ricordi inoltre di essere stato costituito da Dio ministro contemporaneamente della divina giustizia e misericordia, così da provvedere all’onore divino e alla salvezza delle anime.

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