trit_Codex_Canonici_Iuris1467_30
Can. 975 – Oltre che per revoca, la facoltà di cui al can. 967, § 2, cessa con la perdita dell’ufficio o con l’escardinazione o con la perdita del domicilio.
Can. 975 – Oltre che per revoca, la facoltà di cui al can. 967, § 2, cessa con la perdita dell’ufficio o con l’escardinazione o con la perdita del domicilio.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019