trit_Codex_Canonici_Iuris1466_46
§ 4. Revocata la facoltà di ricevere le confessioni dal proprio Superiore maggiore, il presbitero perde la facoltà di ricevere le confessioni ovunque verso i sudditi dell’istituto; revocata invece la stessa facoltà da un altro Superiore competente, la perde verso i soli sudditi della sua circoscrizione.