trit_Codex_Canonici_Iuris1465_40
§ 3. Qualunque Ordinario del luogo che avrà revocata a qualche sacerdote la facoltà di ricevere le confessioni, informi l’Ordinario proprio del presbitero in ragione dell’incardinazione oppure, trattandosi di un membro di un istituto religioso, il suo Superiore competente.
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