trit_Codex_Canonici_Iuris1464_47

§ 2. Revocata la facoltà di ricevere le confessioni da parte dell’Ordinario del luogo che l’ha concessa di cui al can. 967, § 2, il presbitero perde tale facoltà ovunque; revocata la stessa facoltà da un altro Ordinario del luogo, la perde solo nel territorio del revocante.

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