trit_Codex_Canonici_Iuris1463_27
Can. 974 – § 1. L’Ordinario del luogo come pure il Superiore competente, non revochino la facoltà concessa per ricevere abitualmente le confessioni, se non per grave causa.
Can. 974 – § 1. L’Ordinario del luogo come pure il Superiore competente, non revochino la facoltà concessa per ricevere abitualmente le confessioni, se non per grave causa.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019