trit_Codex_Canonici_Iuris1463_27
Can. 974 – § 1. L’Ordinario del luogo come pure il Superiore competente, non revochino la facoltà concessa per ricevere abitualmente le confessioni, se non per grave causa.
Visitatori: 14
Tag: Codex_Canonici_Iuris1463
Potrebbero interessarti anche...