trit_Codex_Canonici_Iuris1457_44

Can. 969 – § 1. Solo l’Ordinario del luogo è competente a conferire a qualunque presbitero la facoltà di ricevere le confessioni di tutti i fedeli; tuttavia i presbiteri che sono membri degli istituti religiosi non ne useranno senza licenza almeno presunta del proprio Superiore.

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