trit_Codex_Canonici_Iuris1456_61

§ 2. In forza dell’ufficio hanno facoltà di ricevere le confessioni dei propri sudditi e degli altri che vivono giorno e notte nella casa, i Superiori di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, clericali di diritto pontificio, i quali a norma delle costituzioni godano della potestà di governo esecutiva, fermo restando il disposto del can. 630, § 4.

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