trit_Codex_Canonici_Iuris1453_66

§ 2. Coloro che godono della facoltà di ricevere abitualmente le confessioni sia in forza dell’ufficio, sia in forza della concessione dell’Ordinario del luogo di incardinazione o del luogo nel quale hanno domicilio, possono esercitare la stessa facoltà ovunque, a meno che l’Ordinario del luogo, in un caso particolare, non ne abbia fatto divieto, ferme restando le disposizioni del can. 974, §§ 2 e 3.

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