trit_Codex_Canonici_Iuris1452_49
Can. 967 – § 1. Oltre al Romano Pontefice, anche i Cardinali godono per il diritto stesso della facoltà di ricevere ovunque le confessioni dei fedeli; così i Vescovi, i quali se ne avvalgono lecitamente ovunque, a meno che, in un caso particolare, il Vescovo diocesano non ne abbia fatto divieto.