trit_Codex_Canonici_Iuris1444_53

§ 2. I fedeli, per quanto è possibile anche nell’occasione di ricevere l’assoluzione generale, vengano istruiti circa i requisiti di cui al § 1 e all’assoluzione generale, anche nel caso di pericolo di morte, qualora vi sia tempo sufficiente, venga premessa l’esortazione che ciascuno provveda a porre l’atto di contrizione.

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