trit_Codex_Canonici_Iuris143_23
§ 2. Il parroco o l’Ordinario proprio del girovago è il parroco o l’Ordinario del luogo in cui il girovago dimora attualmente.
§ 2. Il parroco o l’Ordinario proprio del girovago è il parroco o l’Ordinario del luogo in cui il girovago dimora attualmente.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019