trit_Codex_Canonici_Iuris1433_90
Can. 955 – § 1. Chi intendesse affidare ad altri la celebrazione di Messe da applicare, le trasmetta quanto prima a sacerdoti a lui accetti, purché gli consti che sono al di sopra di ogni sospetto; deve trasmettere l’intera offerta ricevuta, a meno che non consti con certezza che la parte eccedente l’offerta dovuta nella diocesi, fu data in considerazione della persona; è tenuto anche all’obbligo di provvedere alla celebrazione delle Messe, fino a che non avrà ricevuto la prova sia dell’accettazione dell’obbligo sia dell’offerta pervenuta.