trit_Codex_Canonici_Iuris1428_65

Can. 952 – § 1. Spetta al concilio provinciale o alla riunione dei Vescovi della provincia definire per tutta la provincia, mediante decreto, quale sia l’offerta da dare per la celebrazione e l’applicazione della Messa, né è lecito al sacerdote chiedere una somma maggiore; gli è tuttavia consentito accettare una offerta data spontaneamente, maggiore e anche minore di quella stabilita per l’applicazione della Messa.

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