trit_Codex_Canonici_Iuris1419_30
Can. 945 – § 1. Secondo l’uso approvato della Chiesa, è lecito ad ogni sacerdote che celebra la Messa, ricevere l’offerta data affinché applichi la Messa secondo una determinata intenzione.
Can. 945 – § 1. Secondo l’uso approvato della Chiesa, è lecito ad ogni sacerdote che celebra la Messa, ricevere l’offerta data affinché applichi la Messa secondo una determinata intenzione.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019