trit_Codex_Canonici_Iuris1416_54

Can. 943 – Ministro dell’esposizione del santissimo sacramento e della benedizione eucaristica è il sacerdote o il diacono; in speciali circostanze sono ministri della sola esposizione e riposizione, ma non della benedizione, l’accolito, il ministro straordinario della sacra comunione o altra persona designata dall’Ordinario del luogo, osservando le disposizioni del Vescovo diocesano.

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