trit_Codex_Canonici_Iuris1411_32
Can. 939 – Le ostie consacrate vengano conservate nella pisside o in un piccolo vaso in quantità sufficiente alle necessità dei fedeli e, consumate nel debito modo le precedenti, siano rinnovate con frequenza.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris1411
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