trit_Codex_Canonici_Iuris1406_18
Can. 938 – § 1. La santissima Eucarestia venga custodita abitualmente in un solo tabernacolo della chiesa o dell’oratorio.
Can. 938 – § 1. La santissima Eucarestia venga custodita abitualmente in un solo tabernacolo della chiesa o dell’oratorio.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019